Art. 4.
(Organizzazione del servizio postale nei comuni montani).

      1. Il Ministro delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del

 

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settore postale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministro dell'economia e delle finanze e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), un apposito atto aggiuntivo al contratto di programma per il triennio 2007-2009, con la società Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici part-time o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili. Per la realizzazione degli interventi occorrenti a tali fini è autorizzato un contributo di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore del concessionario.